MONDOEVENTI Bomboniere acconciature sposa spose addobbi floreali matrimonio festa anniversario ricevimenti villa cerimonie battesimo rinfresco ricevimento ville comunione chiese foto casali ristoranti agenzie viaggi autonoleggio nozze evento
 
 
Home Organizza News e Articoli Blog Migliori 10 Ultimi 10 Fiere Sposi Ricerca
 

Maggio 2007

Adozione nazionale
inserito da paolo il Gio Mag 24, 2007 9:31 am in Articoli Vari
I coniugi che intendono adottare un minore debbono presentare domanda al Tribunale per i minorenni: per l'adozione di un minore italiano, tale domanda può essere proposta indifferentemente ad un qualsiasi tribunale minorile ed anche, contemporaneamente, a più tribunali (art. 22 L. 184/1983).

La domanda ha validità di due anni e, allo scadere di tale termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti dalla Legge.

La domanda dev'essere corredata da alcuni documenti, in carta semplice, che consentono di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 Legge 184/1983). Prima di consegnare la documentazione richiesta, i coniugi sono invitati a contattare l'ASL competente per zona per ottenere la relazione sociale con il parere dello psicologo del territorio circa la loro "idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare".

Al momento del deposito della domanda, corredata dai richiesti documenti e dalla relazione sociale del territorio viene formato dalla cancelleria del tribunale apposito fascicolo che acquista un numero secondo una progressione cronologica: tale numero servirà ad individuare rapidamente ogni successivo atto riguardante la pratica.

Contemporaneamente alla formazione del fascicolo, la cancelleria richiede ai carabinieri della zona di residenza di accertare la situazione personale dei coniugi.

Il Tribunale per i minorenni di Milano ritiene opportuno far seguire all'indagine sociale, un ulteriore colloquio con un'équipe di esperti interna all'Ufficio, composta da due giudici onorari.

In questa sede i coniugi potranno esprimere le proprie convinzioni in ordine al progetto adottivo ovvero le perplessità sorte successivamente alla presentazione della domanda.

L'équipe, a sua volta, facendo riferimento alla relazione dei servizi locali allegata agli atti, verificherà l'attendibilità delle opinioni formulate e gli eventuali elementi non "chiari" emersi negli incontri con gli operatori del territorio.

La pratica di adozione, così completata, può ora essere considerata ai fini dell'abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di abbandono.

Settimanalmente è convocata una camera di un consiglio per tale abbinamento. Il presidente del consiglio - composto da due giudici togati e da due onorari, di cui un uomo ed una donna - dà la parola alle assistenti sociali incaricate di seguire il caso di un determinato minore, dichiarato adottabile.

Vengono individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo di abituale residenza della famiglia d'origine. Disegnato il profilo della coppia adottiva, il presidente incarica un'équipe, formata dall'assistente sociale che segue il caso a da un giudice onorario, di scegliere i coniugi in comparazione quelli che risultino corrispondere alle indicazioni fornite.

Il Centro Elaborazione Dati del tribunale produce quindi un tabulato, contenente le schede delle coppie in possesso dei requisiti richiesti, ed inizia così la selezione. Esaminando tutti gli atti contenuti nei singoli fascicoli segnalati, l'équipe individua almeno una terna di coppie e le invita ad un colloquio di ulteriore approfondimento. Solo al termine della ricerca l'équipe decide di formulare la proposta di affido preadottivo, per lo più sottoponendola ai coniugi nell'ambito di una visita domiciliare.

All'accettazione da parte dei coniugi segue l'incontro con il minore, in istituto o presso l'ospedale dove è ricoverato. A seconda dell'età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all'arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli assistenti con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita.

La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servi locali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.

L'assistente sociale ha quindi il compito di supportare la coppia in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno.

Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.

L'adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983).

L'adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficiale di anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 28 L. 184/1983), con sanzioni anche penali in caso di trasgressione (art. 73 L. 184/1983).




Fonte :
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=234
Adozione internazionale
inserito da paolo il Gio Mag 24, 2007 9:32 am in Articoli Vari
Le richieste di adozioni internazionali sono cresciute, negli ultimi anni, in maniera significativa. L'iter da seguire per adottare un bambino straniero è lungo e complesso, ma è necessario per garantire la massima tutela per tutti gli attori coinvolti.

La Commissione per le adozioni internazionali ha pubblicato un documento riepilogativo delle varie tappe da percorrere.

1) La dichiarazione di disponibilità
Tempi: entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione il Tribunale deve trasmettere la domanda ai servizi socio-territoriali competenti. (vedi. 2ª tappa)
Soggetti: coppia, Tribunale per i minorenni
Luogo: Tribunale della propria Regione di residenza; Italia

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Generalmente è presente nel capoluogo di ogni regione, e alcune regioni ne hanno più di uno. (vedi elenco sotto "Tribunali per i minorenni")
Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all'ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Gli aspiranti all'adozione infatti non vantano un "diritto" ad ottenere un bambino ma possono solo esprimere la loro "disponibilità" ad adottarne uno. Infatti l'istituto dell'adozione ha per fine di soddisfare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia, e di dare la possibilità di averne una ad un bambino che ne è privo. E non viceversa.

Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
· Certificato di nascita dei richiedenti;
· Stato di famiglia;
· Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
· Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
· Certificato rilasciato dal medico curante;
· Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
· Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
· Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:
- le coppie coniugate;
- sposate da almeno tre anni (non è computabile l'eventuale precedente convivenza more uxorio);
- non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
- con una differenza massima entrambi di 40 anni (e minima di 1Mondoeventi Blog con il figlio da adottare;
- in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).

Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

2) L'indagine dei servizi territoriali

Tempi: entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
Soggetti: servizi degli enti locali, coppia
Luogo: il servizio territoriale della propria città di residenza; Italia

I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
E' chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come sottoposti ad un esame. I servizi però devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l'apertura di entrambi all'adozione, la loro situazione socio-economica - in maniera discreta- ponendosi "a fianco", e non "di fronte" agli aspiranti all'adozione. E saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all'adozione.
In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.


3) Il decreto di idoneità

Tempi: entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi
territoriali
Soggetti: Tribunale per i minorenni, coppia
Luogo: il Tribunale della propria Regione di residenza; Italia

Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l'incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.


4) Inizia la ricerca

Tempi: la coppia deve iniziare la procedura rivolgendosi ad un ente autorizzato entro 1 anno dal rilascio del decreto di idoneità.
Soggetti: Ente Autorizzato
Coppia
Luogo: una delle sedi dell'ente autorizzato scelto dai coniugi;
Italia

La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l'ente opera. Quasi tutti gli enti autorizzati organizzano degli incontri che hanno lo scopo di informare le coppie sulle procedure dei paesi in cui sono presenti, sulla realtà dell'adozione internazionale e di prepararli, con la collaborazione di psicologi ed altri esperti, al loro futuro ruolo di genitori adottivi.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.


5) L' "incontro" all'estero

Tempi: non predeterminabili
Soggetti: Ente Autorizzato, Autorità Centrale straniera, Commissione per le adozioni internazionali italiana, Coppia, Bambino da adottare
Luogo: il paese indicato dalla coppia; Estero

Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
Può accadere inoltre che sia l'ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall'Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell'ente e procedere direttamente, sostituendosi all'ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l'incarico di condurre a termine la procedura.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.


6) Il rientro in Italia

Tempi: non quantificabili
Soggetti: Commissione per le adozioni internazionali, Ente autorizzato, Coppia, Bambino
Luogo: Italia

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.


7) La conclusione

Tempi: non quantificabili
Soggetti: Tribunale per i minorenni
Coppia
Luogo: Italia; Tribunale per i minorenni della propria regione di residenza.

Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l'eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.




Fonte :
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=233
Domande e risposte sul matrimonio
inserito da paolo il Gio Mag 24, 2007 9:33 am in Matrimonio
- Quali sono le condizioni per sposarsi?
La differenza di sesso fra gli sposi, il loro consenso e il rispetto delle forme stabilite per la celebrazione.

- A quanti anni ci si può sposare?
Bisogna aver compiuto i 18 anni, ma chi ne ha più di 16 può ottenere l'autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni.

- Ci sono persone che non possono sposarsi?
Sì. Chi è già coniugato e il suo matrimonio è ancora valido agli effetti civili, chi ha rapporti di parentela o affinità con l'aspirante coniuge, chi è interdetto per infermità mentale, chi è stato condannato per omicidio o per tentato omicidio del coniuge dell'altro.

- Quale tipo di parentela e affinità tra gli aspiranti sposi impedisce le nozze?
La parentela in linea retta (ascendenti e discendenti) o in linea collaterale fino al terzo grado (fratelli e sorelle, zii e nipoti) e l'affinità (il rapporto tra uno degli sposi e i parenti dell'altro) in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado.

- Due figli adottivi di una stessa persona possono sposarsi?
No, e neanche un figlio adottivo con il figlio del genitore adottante, un adottato con il coniuge del genitore adottante o il genitore adottante con il coniuge dell'adottato.

- La donna vedova, o il cui matrimonio sia stato annullato, può risposarsi subito?
No. Deve attendere 300 giorni dalla morte del marito o dall'annullamento del matrimonio. Può ottenere però l'autorizzazione dal Tribunale se dimostra di non essere in stato di gravidanza.

- Quali tipi di matrimonio sono previsti dalla legge italiana?
Il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile, quello celebrato da un ministro del culto cattolico in base al Concordato con la S. Sede (matrimonio concordatario), o da ministri di culti ammessi nello Stato. In questi ultimi casi il matrimonio acquista gli effetti civili con la trascrizione nei registri di stato civile.

- Il matrimonio civile come e dove si celebra?
Si celebra pubblicamente, nella casa comunale, alla presenza di due testimoni davanti all'ufficiale di stato civile. Questi dà lettura degli articoli del codice che regolano i diritti e i doveri dei coniugi, riceve le dichiarazioni degli sposi e li dichiara uniti in matrimonio.

- Il matrimonio concordatario ha gli effetti di quello civile?
Sì, perché il sacerdote svolge sia le funzioni religiose sia le formalità civili, trasmettendo poi l'atto di matrimonio al Comune per la trascrizione.

- Sposarsi in Chiesa o in Comune: quali differenze comporta?
Il matrimonio civile può essere annullato solo dal Tribunale civile, quello concordatario sia dal Tribunale ecclesiastico sia da quello civile.

- I non cattolici possono celebrare il matrimonio secondo il loro rito?
Sì, purché il loro culto sia ammesso nello Stato. In questo caso il ministro del culto celebra le nozze dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'ufficiale di stato civile, al quale trasmetterà l'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile. Per l'eventuale annullamento non si applicano le leggi religiose, ma soltanto quelle dello Stato italiano.

- Il matrimonio celebrato all'estero ha valore in Italia?
Sì, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza. Secondo la legge italiana, il matrimonio celebrato davanti al Console all'estero equivale al matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile in Italia.

- Se il matrimonio è celebrato all'estero, per l'eventuale giudizio di nullità, di divorzio o di separazione è competente il Giudice italiano?
Il Giudice italiano è competente nei seguenti casi: uno dei coniugi è domiciliato o residente in Italia; il coniuge convenuto ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio o accetta la giurisdizione italiana; uno dei coniugi è cittadino italiano; il matrimonio è stato celebrato in Italia.

- Quali sono le conseguenze per una donna italiana che sposa uno straniero?
Può acquistare la cittadinanza del marito, pur continuando a mantenere la propria. In questo caso avrà la doppia cittadinanza.

- Da quale legge sono regolati i rapporti con il marito?
Si applica la legge nazionale comune o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

- Quali conseguenze ha il matrimonio sul cognome della donna?
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e, se vedova, lo conserva, perdendolo nel caso passi a nuove nozze.

- Al momento del matrimonio si può scegliere il regime di comunione o separazione dei beni?
Sì. Al momento del matrimonio si applica automaticamente il regime di comunione dei beni; di comune accordo si può però scegliere quello di separazione dei beni.

- Nel caso in cui i coniugi o uno di essi non abbiano la nazionalità italiana, come sono regolati i rapporti patrimoniali?
Si applica la legge nazionale comune o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale si svolge in prevalenza la vita coniugale. I coniugi possono anche convenire per iscritto di sottoporre i loro rapporti patrimoniali alla legge nazionale di uno di essi o alla legge dello Stato nel quale uno dei coniugi risiede.

- Esiste, nella legge, una distinzione di compiti tra moglie e marito?
No, nessuna: ciascuno deve contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.

- Quali sono i diritti e i doveri dei coniugi?
La fedeltà, l'assistenza morale e materiale reciproca, la collaborazione nell'interesse della famiglia, la coabitazione.

- Chi decide dove fissare la residenza della famiglia?
Lo decidono marito e moglie, di comune accordo. Ciascuno di loro può però avere il proprio domicilio nel luogo dove ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi.

- Che cosa succede se marito e moglie non sono d'accordo su una decisione?
Ciascuno dei coniugi può rivolgersi al Giudice Tutelare, che tenterà di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambi. Se ciò non riesce, su richiesta delle parti il Giudice adotterà la decisione che ritiene più adeguata alle esigenze della famiglia.

- Quali sono le conseguenze se uno dei coniugi non adempie agli obblighi familiari?
Se vengono violati i doveri inerenti al matrimonio, sia la moglie sia il marito possono chiedere la separazione giudiziale con addebito. Seno previste anche responsabilità penali.

- Quando cessa l'obbligo di coabitazione?
Quando è stata proposta domanda di separazione, di dichiarazione di nullità del matrimonio o di divorzio. oppure se vi è una giusta causa. Se un coniuge si allontana senza giusta causa dal domicilio familiare, nei suoi confronti viene sospeso il diritto all'assistenza morale e materiale.

- Che cosa succede a chi, già coniugato, si sposa con un'altra persona?
Commette reato di bigamia, anche se il matrimonio è stato celebrato all'estero senza essere trascritto in Italia. Il fatto non costituisce reato se uno dei matrimoni è celebrato con rito religioso senza effetti civili. La pena è la reclusione da 1 a 5 anni, aggravata nel caso di inganno dell'altro coniuge.

- È punito il coniuge che provoca la celebrazione di un matrimonio con l'inganno?
Sì, il coniuge che nasconde all'altro l'esistenza di fatti che possano rendere nullo il matrimonio commette reato, punibile con la reclusione fino a 1 anno e con una multa.

- L'adulterio costituisce reato?
Non più. L'infedeltà è rilevante soltanto ai fini dell'addebito della separazione.

- Si può essere incriminati per avere abbandonato il domicilio coniugale?
Il solo abbandono non costituisce reato, a meno che il coniuge, il genitore o il tutore che si allontana dal domicilio familiare, in modo definitivo e senza giustificazione, manchi di prestare all'altro coniuge o al figlio minorenne la necessaria assistenza morale, materiale ed economica.
La pena è la reclusione fino a 1 anno oppure una multa.

- Si può essere incriminati per mancato sostentamento del coniuge o dei figli minori?
Sì, qualora il coniuge e i figli siano in stato di bisogno e ciò vale anche in caso di separazione o di divorzio. La pena è della reclusione fino a 1 anno e una multa.

Fonte: Commissione per le pari opportunità (www.governo.it/cmparita)
Autore: Laura Remiddi





Fonte :
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=286
Il matrimonio (norme del codice civile)
inserito da paolo il Gio Mag 24, 2007 9:34 am in Matrimonio
CAPO I
Della promessa di matrimonio

Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).


CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato


Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico é regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato
Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.


CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile


SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio


Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti).
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).

Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
Mondoeventi Blog l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)


SEZIONE II Delle formalità preliminari del matrimonio


Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).

Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).

Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).

Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.

Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione ( con le modifiche apportate dal D.Lgs. 51/9Mondoeventi Blog
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancellierei, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.

Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (86, 87).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).


SEZIONE III Delle opposizioni al matrimonio


Art. 102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390 e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).

Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)


SEZIONE IV Della celebrazione del matrimonio


Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).

Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Art. 109 Celebrazione in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.

Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).

Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)


SEZIONE V Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato


Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).


SEZIONE VI Della nullità del matrimonio


Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale (125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.

Art. 118 (abrogato)

Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Art. 120 Incapacità di intendere o di volere
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

Art. 121 (abrogato)

Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).

Art. 125 Azione del pubblico ministero
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Art. 127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.

Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'art. 155.

Art. 129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.


SEZIONE VII Delle prove della celebrazione del matrimonio


Art. 130 Atto di celebrazione del matrimonio
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 131 Possesso di stato
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 132 Mancanza dell'atto di celebrazione
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato.

Art. 133 Prova della celebrazione risultante da sentenza penale
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.


SEZIONE VIII Disposizioni penali


Art. 134 Omissione di pubblicazione
Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti).

Art. 135 Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 200.000 l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97.

Art. 136 Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.

Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.000 a lire 400.000 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 138 Altre infrazioni
E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 139 Cause di nullità note a uno dei coniugi
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000 a lire 400.000.

Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 160.000.

Art. 141 Competenza
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.


CAPO IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio


Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143 bis Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.


Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145 Intervento del giudice
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiare
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147.

Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art. 148 Concorso negli oneri
I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.



Fonte :
http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=283
Le fiere per gli sposi
inserito da paolo il Gio Mag 24, 2007 9:41 am in Informazioni Varie
Maggio 2007

ROMA: MOA CASA 2007

CHE COSA: le novità e i servizi per arredare la casa.
DOVE: Nuovo Quartiere Fieristico.
QUANDO: da sabato 5 maggio a domenica 13 maggio 2007.
ORARIO: dalle 10 alle 21.
BIGLIETTO: giorni feriali 5 euro; giorni festivi 8 euro.
PER INFORMAZIONI: www.cooperativamoacasa.com

---------------------------------------------------------------------

Giugno 2007

NAPOLI: FIERA DELLA CASA 2007


CHE COSA: le novità e i servizi per arredare la casa.
DOVE: Mostra d'Oltremare.
QUANDO: da venerdì 15 giugno a domenica 24 giugno 2007.
PER INFORMAZIONI: www.fieradellacasa.net
Il compleanno
inserito da paolo il Lun Mag 28, 2007 2:24 pm in Compleanno
Il compleanno è la data nella quale è nata una persona. È solito in molte culture celebrare l'anniversario del compleanno, soprattutto dei bambini, per esempio dando una festa con amici i quali portano dei regali al festeggiato.


Tradizioni occidentali

Nelle nazioni anglofone è tipico cantare Happy Birthday to You, in italiano Tanti auguri a te (per i bambini) oppure Perché è un bravo ragazzo (di rado, tra adulti).


Canzoni italiane

Le canzoni recitano:

Tanti auguri a te,
tanti auguri a te,
tanti auguri a (nome del festeggiato),
tanti auguri a te! oppure nella sua variazione "e la torta a me"

Perché è un bravo ragazzo,
perché è un bravo ragazzo...
e nessuno lo può negar!


Compleanni speciali

Dei compleanni speciali sono:

* Il raggiungimento di un età particolare, per esempio il compiere 1, 10, 20, 50 o 100 anni.
* Il compleanno d'oro, il giorno in cui gli anni del festeggiato coincidono nel giorno in cui è nato (per esempio, 20 anni il 20 settembre).
* Il diciottesimo, giorno in cui una persona diventa legalmente adulta (18 anni), cosa che, in Italia e in molti paesi Europei gli permette ad esempio di votare, fare uso di sostanze come le bevande alcoliche e possedere una patente.
* La quinceañera nei paesi ispanici, giorno in cui una ragazza compie quindici anni.

Vi sono alcuni compleanni storici che cadono durante delle festività, per esempio quelli di Gesù e Muhammad.



Fonte :
http://it.wikipedia.org/wiki/Compleanno
Regime patrimoniale
inserito da paolo il Gio Mag 31, 2007 2:09 pm in Matrimonio
A) Comunione legale dei beni

Dal matrimonio discendono conseguenze di fondamentale rilievo sul piano patrimoniale.

In costanza di matrimonio, salvo diverso accordo tra i coniugi, il regime patrimoniale stabilito dalla legge è quello della comunione legale dei beni. Tuttavia, il regime della comunione legale, per volontà concorde degli sposi, può essere opportunamente derogato al momento della celebrazione del matrimonio, con conseguente annotazione a margine dello stato civile che i coniugi hanno scelto il regime della separazione patrimoniale. Una scelta analoga può essere fatta anche successivamente alla celebrazione del matrimonio, con atto avente la forma di atto pubblico (redatto cioè dinanzi ad un notaio).

Fanno parte della comunione tutti quei beni che sono stati acquistati congiuntamente o separatamente dai coniugi dopo il matrimonio.

Essi appartengono in parti uguali al marito ed alla moglie.

Specificamente, ricadono in comunione:

* gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio;
* le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1° co. c.c.);
* gli utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi;
* i risparmi dei coniugi.

Mentre sono esclusi dalla comunione i sguenti beni (art. 179 cc.):

* beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio;
* beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione);
* beni di uso strettamente personale;
* beni che servono all'esercizio della professione;
* beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;
* pensione per la perdita totale o parziale della capacità lavorativa;
* beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché espressamente dichiarato.

I coniugi in regime di comunione legale dei beni possono agire con poteri disgiunti per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione devono, invece, agire congiuntamente.

Lo scioglimento della comunione si può ottenere nelle seguenti ipotesi:

* morte di uno dei coniugi;
* dichiarazione di morte o di assenza presunta;
* sentenza di divorzio;
* sentenza o decreto di omologa della separazione personale;
* fallimento di uno dei coniugi;
* annullamento del matrimonio;
* accordo convenzionale di abbandono del regime di comunione legale;
* separazione giudiziale dei beni.

Con il venir meno della comunione, si può procedere alla divisione giudiziale dei beni in comune.

B) Separazione legale dei beni

Alternativamente al regime di comunione legale dei beni, la legge permette l'applicazione del regime patrimoniale di separazione. Tale regime patrimoniale deve essere adottatato congiuntamente mediante una dichiarazione espressa dei coniugi da manifestare durante la celebrazione del matrimonio, o anche successivamente.

Nel caso di separazione legale dei beni, ciascun coniuge rimane titolare esclusivo, non solo dei beni acquistati antecedentemente al matrimonio, ma anche di quelli conseguiti successivamente.

Al coniuge proprietario dei beni spettano, in via esclusiva, il godimento e l'amministrazione degli stessi.

C)Forme alternative al regime patrimoniale di comunione e separazione dei beni

* Comunione convenzionale

Marito e moglie, con accordo esplicito, possono costituire un regime patrimoniale diretto a disciplinare con modalità diverse il regime di comunione previsto e regolamentato dalla legge.

Concretamente, i coniugi hanno una libertà di azione comunque limitata, poiché con l'accordo possono solo ricomprendere nel regime di comunione legale alcuni beni personali non inclusi nella comunione.

* Fondo patrimoniale

Per accordo tra i coniugi, inotre, è possibile costituire un fondo patrimoniale, adottando un regime specifico per far fronte esclusivamente alle necessità della famiglia, mediante un vincolo di destinazione di particolari beni.

Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, oppure per volontà di uno solo di essi, con atto pubblico. Il fondo può essere costituito anche per volontà di un terzo, con atto pubblico o mediante testamento.

Nel fondo possono rientrare solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, oppure titoli di credito.

Per ciò che attiene la proprietà e l'amministrazione del fondo, si applicano le norme sulla comunione legale dei beni.




Fonte:
http://www.separazione-divorzio.com/regime_patrimoniale.php
Promessa di matrimonio
inserito da paolo il Gio Mag 31, 2007 2:14 pm in Matrimonio
Può contrarre matrimonio ogni cittadino italiano maggiorenne nubile, celibe o divorziato.

Per i giovani tra i 16 e i 18 anni è necessario un decreto del Tribunale dei Minori.

La documentazione necessaria viene richiesta direttamente dall'Ufficio.

I nubendi debbono soltanto compilare la dichiarazione di voler contrarre matrimonio.

Per gli stranieri occorre il nulla osta del proprio consolato (legalizzato in prefettura se non comunitario).


CAPO I
Della promessa di matrimonio

Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).