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Promessa di matrimonio

Può contrarre matrimonio ogni cittadino italiano maggiorenne nubile, celibe o divorziato.

Per i giovani tra i 16 e i 18 anni è necessario un decreto del Tribunale dei Minori.

La documentazione necessaria viene richiesta direttamente dall'Ufficio.

I nubendi debbono soltanto compilare la dichiarazione di voler contrarre matrimonio.

Per gli stranieri occorre il nulla osta del proprio consolato (legalizzato in prefettura se non comunitario).


CAPO I
Della promessa di matrimonio

Art. 79 Effetti
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694).
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni
La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056).
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).