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Tar: no a prof religione a scrutini

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I docenti di religione cattolica non possono partecipare "a pieno titolo" agli scrutini e la frequenza al loro insegnamento non può influire sul credito scolastico. Lo ha stabilito il Tar del Lazio che ha accolto due ricorsi presentati da alcuni studenti. L'interpretazione data dall'allora ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, per gli esami di Stato del 2007 e 2008, "ha generato una violazione dei diritti di libertà religiosa".

Le religioni non cattoliche e le associazioni laiche, che ritengono discriminatoria l'attribuzione di un punteggio scolastico alla frequenza dell'ora di religione, hanno vinto la loro battaglia: tale discriminazione è stata riconosciuta dal Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo ha, infatti, accolto il ricorso presentato da 24 soggetti, tra i quali le Chiese Evangeliche, Luterana, Valdese e l'Unione delle comunità ebraiche per l'annullamento dell'ordinanza dell'allora ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni per gli esami di Stato 2007/2008. In particolare, la frequenza dell'ora di religione cattolica non concorrerà a "l'attribuzione del credito scolastico" per gli esami di maturità" e "i docenti di religione cattolica" non potranno partecipare "a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento".

Non sono mancate le reazioni politiche, con il centrodestra che parla di sentenza "discutibile", mentre per l'opposizione si è trattato soltanto del "minimo sindacale". Anche se Paola Binetti (Pd) ha difeso la presenza dei prof agli scrutini. Da parte sua Fioroni ha ricordato di aver solo "applicato la legge", rimandando ora la questione al ministro Gelmini. Secondo quanto riferito dai ricorrenti, nella sentenza (n. 7076/2009 del 17 luglio) è stabilito che "un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico" e che lo Stato "non può conferire ad una determinata confessione una posizione "dominante" violando il pluralismo ideologico e religioso". "L'attribuzione - si legge nella sentenza - di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica".

Il Tar del Lazio si era già pronunciato nella stessa direzione nel maggio 2007, quando accogliendo un ricorso aveva sospeso l'ordinanza.



http://www.tgcom.mediaset.it/politica/articoli/articolo457451.shtml